Al Capo di Gabinetto

Dott. Raffaele Piccirillo

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria

Dott.ssa Barbara Fabbrini

p.c. Federazioni Regionali e Territoriali FP CGIL CISL FP UIL PA

Oggetto: ricerche telematiche ufficiali giudiziari (art. 492 bis cpc)

Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno letto il documento diramato nel mese di dicembre 2020 dall'Agenzia delle Entrate che - in conformità del principio “once only” introdotto dal decreto Rilancio – contiene il vademecum sull'accesso ai dati da parte degli enti pubblici, con l'obiettivo di raggiungere la completa interconnessione delle banche dati pubbliche quale elemento centrale e strategico di servizi utili alle altre amministrazioni ai fini della semplificazione (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Accesso+ai+dati+dell%27Agenzia+delle+entrate+per+PA+ed+enti_Versione_1.0_dicembre_2020.pdf/63581e57-5dae-0c7a-9417-16c77662b478).

Considerato che in data 01.12.2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 ottobre n. 152 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 655/2014 e che all’art. 3 testualmente afferma che “il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalità telematiche di cui all’articolo 492 -bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile, e nel caso in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492 -bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell’elenco di cui all’articolo 155 -quater , primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non siano funzionanti, l’ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute”, chiedono che si proceda tempestivamente ad informare i Presidenti di Corte d’Appello e di Tribunale della necessità che tutti i dirigenti degli UNEP, ai sensi dell’art. 492-bis cpc e degli art. 155 quater e 155 quinquies delle disposizioni di attuazione, inoltrino richiesta presso l’Agenzia delle Entrate, affinché la stessa fornisca l’immediato accesso alle banche dati da essa gestite di cui agli articoli suindicati.

Sarà necessario, inoltre, ai sensi della citata normativa, che il Ministero della Giustizia pubblichi sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492 bis del codice.

Oggi, a oltre cinque anni dall’approvazione della suddetta norma, in una complessa fase nella quale a tutto il Paese è richiesto uno sforzo straordinario di modernizzazione, non è più ammissibile alcun ritardo nell’applicazione di questo importante istituto, che produce un significativo efficientamento della procedura di recupero del credito, riducendone i tempi e i costi.

Le Federazioni Regionali e Territoriali, che leggono per conoscenza, vorranno chiedere anche ai capi degli uffici interessati ed ai dirigenti NEP l’applicazione della disciplina sopra indicata.

Distinti saluti

Roma, 7 gennaio 2021

 

                      FP CGIL                                          CISL FP                                              UIL PA

                       Russo                                              Marra                                            Bordini/Amoroso

 

 

La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 2