anticipi sultrattamento economico di trasferta del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

E’ giunta notizia a questo Coordinamento Nazionale che presso gli istituti penitenziari facenti parte del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Puglia e Basilicata, le anticipazioni sul trattamento economico di trasferta del personale appartenente al Corpo di Polizia

Penitenziaria vengono effettuate per contanti, confermando, in tal modo, una prassi ormai consolidatasi da parecchio tempo, ma che non trova fondamento nel paradigma normativo tutt’ora vigente, in attuazione dell’art. 44-quater della legge n. 196 del 2009 introdotto dall’art. 10, co. 1, legge n. 163 del 2016.

A far data dall’anno 2013, la gestione contabile è stata nettamente semplifucata grazie all’avvio dell’ordinazione telematica della spesa, la cui introduzione ha consentito una notevole riduzione nell’utilizzo del denaro contante anche per anticipi relativi a spese di missione.

Infatti, con specifico riguardo agli acconti relativi alle missioni del personale di Polizia Penitenziaria, la lettera-circolare prot. 386101 del 22 novembre 2016 emanata dall’Ufficio del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha chiarito, laddove ce ne fosse bisogno, che in merito alle anticipazioni sul trattamento economico di trasferta del personale, le stesse, al fine di assicurare l’espletamento di un servizio istituzionalmente previsto, devono essere assicurate tramite l’emissione di ordinativi secondari a favore dei dipendenti incaricati allo svolgimento di servizio fuori sede, direttamente sul conto corrente personale del singolo dipendente, sul quale peraltro, vengono già liquidate le competenze relative al cedolino unico. Solo per casi particolari ed aventi obiettivo carattere di urgenza, si può fare ricorso alla procedura prevedente l’emissione di un buono di prelevamento in contanti su apertura di credito, ovviamente dietro presentazione della completa documentazione debitamente firmata dal personale e dagli uffici interessati.

Sul punto si veda quanto disposto dall’art. 6 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, il cui comma 9 prevede: “l’amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e di pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85% delle presumibili spese di vitto.

A ciò si aggiunge quanto disposto dall’art. 34 del R.D. n. 827 del 1924, il quale dispone: “i funzionari delegati sono personalmente rsponsabili delle somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore. Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti d’importo non superiore a L. 20.000 e per quelli che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori”.

Vista la lettera-circolare prot. 386101 del 22 novembre 2016 precedentemente menzionata.

Considerato, quindi, quanto in proposito statuito dalla richiamata circolare prot. n. 386101 del 22.11.2016, ed alla luce della circostanza per la quale in tutti gli altri Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria l’anticipo delle spese di missione viene effettuato mediante l’emissione di un ordinativo secondario sul conto corrente del singolo dipendente, appare incomprensibile alla scrivente O.S. il tenore della circolare prot. 9582/UC del 17 marzo 2016 del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Puglia e Basilicata, con la quale l’allora Provveditore, dott. Cantone, riteneva che l’anticipo delle spese di missione al personale di Polizia Penitenziaria comandato fuori sede doveva essere assicurato per contanti, mediante specifica autorizzazione impartita dal sig. Provveditore ai funzionari delegati dei singoli istituti, circolare tutt’ora utilizzata dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria quale strumento idoneo ad avvalorare la richiesta dell’anticipo delle spese di missione per contanti.

Si precisa, tuttavia, che una delle funzioni che può essere assegnata allo strumento circolare è quella interpretativa, con cui il vertice dell’amministrazione non solo chiarisce il significato di leggi e regolamenti destinati ad essere applicati dagli uffici subordinati, ma ne garantisce l’uniforme applicazione da parte della struttura amministrativa.

La prassi in esame, che continua ad essere erroneamente utilizzata, contrasta in modo netto ed inequivocabile non solo con le leggi in materia vigenti, ma anche con le sempre più sentite esigenze di assicurare trasparenza e tracciabilità nell’ambito dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, ancor più in un tempo come questo, caratterizzato, tra le altre, da perduranti difficoltà di carattere macroeconomico.

Il “modus operandi” di cui sopra, in aggiunta, risulta essere anche in antitesi con le esigenze organizzative proprie dell’area contabile di ciascun istituto e a tal riguardo appare del tutto pretestuoso ed impraticabile quanto rivendicato tramite il contenuto della nota prot. n. 1459 del 18 ottobre 2019 da parte del comandante reggente dell’epoca del Nucleo Operativo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di Foggia, comprensivo degli istituti penitenziari di Foggia, Lucera e San Severo, con la quale lo stesso chiedeva alle Direzioni comprese nel comprensorio provinciale la possibilità di costruire una “cassa NTP” di emergenza, per far fronte a situazioni eccezionali derivanti dalla necessità di ottemperare a provvedimenti a vista.

Pertanto, sulla base di tutto ciò che è stato precedentemente enucleato, si invita il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Puglia e Basilicata ad uniformarsi alle leggi e circolari attualmente vigenti, disapplicando la circolare  prot. 9582/UC del 17 marzo 2016, anche al fine di attuare un’azione unitaria e razionale relativa all’organizzazione dei servizi.

Nelle more di quanto sopra richiesto ed in considerazione della grottesca situazione in cui vengono a trovarsi gli istituti penitenziari compresi nel Provveditorato di Bari, si fa presente che in caso di mancato riscontro alla presente, la scrivente O.S. non potrà che ritenere responsabile Codesta Amministrazione, con tutte le conseguenze del caso in termini di relazioni sindacali e di tutela nelle sedi opportune.    

Distinti saluti.

Roma, 17 ottobre 2020

 

Il Coordinatore Generale

Domenico Amoroso

 

La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 24