Con riferimento alla procedura concorsuale di cui all’oggetto, codesto Generale Ufficio, in vista dello scorrimento della restante graduatoria in favore dei candidati utilmente collocati nella medesima, ha disposto, con provvedimento del 26 febbraio scorso, la ridistribuzione delle sedi non coperte secondo il principio del rigoroso ordine di graduatoria. In virtù di tale provvedimento ai classificati dalla posizione 107^ in graduatoria è stata riconosciuta la possibilità di modificare la sede di assegnazione scegliendo una nuova sede tra quelle lasciate scoperte dai rinunciatari e da coloro che non hanno assunto regolare servizio che non erano disponibili al momento della propria scelta. La ratio della decisione è stata evidente e lodevole: evitare che, alla fine della procedura, le sedi più ambite fossero assegnate a coloro che avevano una posizione peggiore nella graduatoria di merito.

Orbene, la problematica che il provvedimento de quo ha inteso superare si proporrà di nuovo ed inevitabilmente in occasione dello scorrimento della graduatoria con riferimento ai posti che non saranno coperti con l’interpello straordinario in corso di svolgimento. Ed invero, tenuto anche conto del numero risicato di posti resi disponibili in occasione della prima assegnazione nelle regioni insulari (Sicilia e Sardegna) e del sud (in particolare Calabria e Puglia), è verosimile che i posti rimasti non coperti dopo l’interpello straordinario nelle predette regioni saranno resi disponibili per coloro che sono risultati solo idonei nel concorso per funzionario della professionalità di servizio sociale in danno dei vincitori i quali sono stati costretti a scegliere sedi distanti anche centinaia di chilometri dai luoghi di residenza. La iniquità di tale prassi è stata acclarata di recente anche dalla giurisprudenza di merito.

Tanto premesso, CGIL CISL e UIL, anche al fine di evitare l’incardinarsi di un contenzioso innanzi all’AG competente, chiedono che, all’esito dell’interpello straordinario e comunque prima dello scorrimento della graduatoria del concorso di cui in premessa, con particolare riferimento ai posti non coperti nelle regioni insulari (Sicilia e Sardegna) e del sud (tra cui Puglia e Calabria) si proceda, secondo l’ordine di graduatoria, ad una ulteriore ridistribuzione delle sedi non coperte in favore dei funzionari della professionalità di servizio sociale che già hanno operato la scelta della sede.  

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 30 giugno 2020

 

FP CGIL                                                       CISL FP                                                       UIL PA

Macigno                                                        Marra                                                          Amoroso

 

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