NUOVO ACCORDO DI MOBILITA’
SCHEDA DI LETTURA
Il 19 giugno scorso abbiamo raggiunto l’accordo sui nuovi criteri di mobilità del personale dell’organizzazione giudiziaria. Tale accordo presenta importanti novità rispetto alla previgente intesa, siglata nel lontano 2007 (27 marzo 2007). Tra queste si possono ricordare le seguenti previsioni:
- un interpello straordinario in favore di uno o più sedi ovvero uno o più uffici per uno o più profili professionali, sentite le organizzazioni sindacali, in casi di eccezionali situazioni di criticità in specifici ambiti territoriali (artt. 3 e 6) – tale interpello costituisce una assoluta novità;
- due tipologie di interpelli ordinari, uno nazionale ed uno di sede, con cadenza almeno biennale, ad anni alterni (artt.3, 4 e 5) – anche l’interpello di sede costituisce una assoluta novità;
- interpelli di assestamento prima di nuove assunzioni ovvero prima di mobilità da altre pp aa con riferimento alle qualifiche interessate dalle nuove assunzioni o da mobilità da altre pp aa (artt. 3 e 7) – nel previgente accordo era previsto un interpello straordinario di assestamento solo nel caso di nuove assunzioni nella figura professionale coinvolta ma non nel caso di mobilità da altre pp aa;
- una procedura interamente telematica: ciò consentirà di completare ciascuna procedura di interpello in pochi mesi – nel previgente accordo ciascuna procedura di interpello, svolgendosi interamente su carta, si protraeva anche per due anni;
- il controllo delle sole domande utilmente collocate in graduatoria (art. 10 n.3) – nel previgente accordo il controllo veniva fatto su tutte le domande presentate anche su quelle che non avrebbero avuto alcuna possibilità di un posizionamento utile in graduatoria;
- la partecipazione sindacale nello scambio (“sentite le organizzazioni sindacali”) nel caso di sospensione della efficacia del provvedimento quando dallo scambio possono conseguire gravi ed inevitabili conseguenze per l’ufficio (art. 19 n.5) – tale previsione costituisce una assoluta novità;
- la irrevocabilità del provvedimento di scambio, decorso un anno dalla presentazione della domanda, nella ipotesi in cui uno dei lavoratori beneficiari cessi dal rapporto di lavoro ovvero transiti nei ruoli di altra pp aa (art.19 n.6) – nel previgente accordo lo scambio prevedeva una permanenza biennale ed era revocabile entro il biennio ove uno dei due beneficiari cessava dal rapporto di lavoro ovvero transiti nei ruoli di altra pp aa della medesima pp aa;
- la riforma dell’istituto dell’applicazione per esigenze di servizio (art. 20) e precisamente la necessità della presenza nell’ufficio di destinazione di una scopertura superiore al 35% nella figura professionale interessata all’applicazione, la predisposizione di un apposito interpello distrettuale da parte dei capi di Corte (Presidente della Corte di Appello e/o Procuratore Generale) sottoposto al vaglio delle organizzazioni sindacali e del capo dell’ufficio interessato (“sentito il capo dell’ufficio interessato e le organizzazioni sindacali”) nonché al vaglio dell’amministrazione centrale (Direzione Generale del personale e della formazione) cui spetta l’ultima parola (“Solo all’esito della trasmissione del suddetto parere [alla Direzione Generale del personale della formazione], i Capi di Corte procedono alla diramazione, conformandosi alle indicazioni eventualmente espresse dall’Amministrazione centrale”), la necessità di sentire le organizzazioni sindacali nella ipotesi in cui, in assenza di manifestazioni di disponibilità, si debba procedere ad applicazioni di ufficio a partire dagli uffici della medesima sede con minore scopertura nella figura professionale interessata ed, in subordine, da uffici di altre sedi del medesimo distretto, a partire da quelle più vicine, la impossibilità di applicare dipendenti da uffici a loro volta beneficiari di applicazioni, nel caso di applicazioni non conseguenti a manifestazione di disponibilità l’integrale copertura delle spese di trasporto e dei costi connessi mentre i tempi di viaggio (le stesse sono a carico dello Stato) mentre il tempo del viaggio è considerato tempo di lavoro – nel previgente accordo non era specificato alcun limite di scopertura che consentiva l’attivazione dell’istituto, non era prevista alcuna partecipazione attiva del sindacato (era prevista solo la informazione preventiva e successiva) né il coinvolgimento dell’amministrazione centrale, tutte le spese erano a carico del lavoratore ed il tempo di lavoro;
- l’istituto dell’applicazione per esigenze del lavoratore (art. 21) – nel previgente accorso tale istituto non era assolutamente previsto;
- la pubblicazione di almeno il 50% dei posti scoperti per almeno il 50% delle sedi disponibili per gli interpelli ordinari (art. 22 n.4) – nel previgente accordo l’amministrazione aveva una discrezionalità assoluta in materia in quanto non era previsto alcuna percentuale sia per i posti scoperti sia per le sedi da pubblicare;
- la stabilizzazione, mediante pubblicazione di un apposito interpello di sede entro il 1° giugno 2021, di coloro che al 1° giugno 2020 hanno un anno di distacco ed il posto libero nella sede (art. 23); per costoro, in vista dell’interpello, è previsto il congelamento del posto presso l’ufficio ove attualmente prestano servizio e la copertura del posto nell’ufficio dal quale provengono o mediante nuove assunzioni o mediante mobilità interna; inoltre, fermo restando l’impegno di CGIL CISL e UIL di promuovere l’abbassamento quantomeno a tre anni del vincolo quinquennale previsto per i neoassunti, adeguandolo a quello di altri ministeri, è previsto che le vacanze su cui insistono distaccati o assegnati a qualsiasi titolo non legittimati alla mobilità per vincolo quinquennale non saranno assegnati ai nuovi assunti nell’ambito del previsto ultimo scorrimento della graduatoria per assistenti giudiziari – in occasione della stipula del previgente accodo non fu prevista alcuna sanatoria per i distaccati;
- la possibilità di verificare la congruità dell’accordo decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione dello stesso (art. 26) – tale norma di salvaguardia era assente nel previgente accordo.
In sede di prima applicazione è stato concordato (art. 22) di pubblicare:
- entro il 30 novembre pv gli interpelli di assestamento per operatore giudiziario, conducente di automezzi e funzionario giudiziari in ragione dei concorsi in atto con la messa a disposizione di almeno il 60% dei posti scoperti per almeno il 60 % delle sedi disponibili;
- entro il 15 dicembre pv la pubblicazione di un interpello ordinario nazionale con messa a disposizione di almeno l’80% dei posti scoperti per almeno l’80% delle sedi disponibili mentre per le solo figure di funzionario giudiziario, conducente di automezzi ed operatore giudiziario la messa a disposizione del 20% dei posti scoperti per almeno il 20% delle sedi disponibili;
- entro il 1° giugno 2021 l’interpello di sede per la stabilizzazione dei distaccati;
- entro il 31 luglio 2021 l’interpello ordinario di sede con la messa a disposizione del 50% dei posti scoperti per almeno il 50% delle sedi disponibili.
Nei prossimi giorni ci sarà la sottoscrizione dell’accordo. All’esito divulgheremo il testo con le firme autografe/digitali.
Roma, 22 giugno 2020
FP CGIL CISL FP UIL PA
Russo Marra Amoroso
La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 24