Nonostante la copiosa e tempestiva produzione di norme di legge e di regolamento volte contenere il contagio da COVID-19 (da ultimo il DPCM di ieri 22 marzo che, per le Pubbliche Amministrazioni, richiama la validità di quanto previsto dall’art. 87 DL n.18 del 17/3/2020, oltre al richiamo della legge n.146/90 sui servizi essenziali da garantire), le scriventi organizzazioni sindacali purtroppo devono segnalare, sulla base delle informazioni che giungono dai territori, che in tantissimi uffici le disposizioni impartite a tutela della salute pubblica e dei lavoratori non vengono applicate.

Difetta innanzitutto la precisa individuazione da parte della dirigenza delle attività indifferibili non delocalizzabili, individuazione che costituisce il presupposto per la corretta costituzione quantitativa e qualitativa dei presidi. Molti capi degli uffici e dirigenti, nella sostanza, hanno difficoltà a comprendere che, svolgendosi l’attività ordinaria obbligatoriamente secondo la modalità del lavoro agile, i lavoratori chiamati ad assicurare il presidio devono compiere unicamente gli atti urgenti. Gonfiare a dismisura i presidi, per esempio, con i conducenti di automezzi che invece ben potrebbero stare a disposizione a casa con l'istituto della “reperibilità”, senza peraltro garantire una adeguata turnazione, quando la normativa esplicitamente mira a ridurre al minimo indispensabile la presenza in ufficio dei lavoratori (e contestualmente l’afflusso del pubblico) tanto da consentire un ricorso allo smart working praticamente illimitato (anche per la mera attività formativa ovvero per altra attività non necessariamente legata all’utilizzo di sistemi informatici), significa peccare di irresponsabilità perché si mette in pericolo gratuitamente la salute di lavoratori e cittadini.    

Ancora ci sono uffici che impongo ai lavoratori non impegnati nei presidi la fruizione delle ferie residue. Eppure le indicazioni ministeriali sono chiarissime: gli uffici devono fare il piano delle ferie residue che vanno fruite, secondo il dettato della norma contrattuale, entro il 30 aprile. Solo in difetto della istanza del lavoratore l’ufficio può imporre la fruizione delle ferie.

Limitatissimo è il riscorso all’istituto del congedo retribuito ex art. 87 comma 3 DL 18/2020. Tale istituto va necessariamente applicato ai lavoratori che, non potendo essere utilizzati nel presidio, non possono svolgere la loro prestazione lavorativa secondo la modalità del lavoro agile né possono fruire di altri strumenti contrattuali quali le ferie residue, congedi, permessi ecc.

Il comportamento sopra descritto, oltre a porsi in contrasto con la vigente normativa emergenziale, espone i lavoratori, le loro famiglie e l’utenza a rischi di contagio. È una condotta che non può lasciare indifferente codesta amministrazione centrale considerata la fase di emergenza in cui versa tutto il paese. Per tale motivo, ferme restando le iniziative che saranno adottate a livello territoriale a tutela dei lavoratori, CGIL CISL e UIL chiedono che il Ministero intervenga con decisione su capi degli uffici e dirigenti adottando i conseguenti provvedimenti anche disciplinari laddove siano riscontrate gravi violazioni della normativa posta a tutela della salute. A tal fine CGIL CISL e UIL non mancheranno di denunciare costantemente, fino a cessata emergenza, il mancato rispetto delle norme a salvaguardia della salute pubblica.

Distinti saluti

 

Roma, 23 marzo 2020

 

Il Coordinatore Generale

Domenico Amoroso

    FP CGIL                                CISL FP                             UIL PA

Meloni/Russo                             Marra                               Amoroso

 

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