Dott. Alessandro Leopizzi

Direttore Generale del personale e della formazione

La bozza di circolare trasmessa alle organizzazioni sindacali il 28 novembre scorso suggerisce alcune osservazioni e considerazioni.

CGIL CISL e UIL innanzitutto prendono atto della iniziativa dell’amministrazione di emanare una circolare in merito alla mobilità ex lege 104 ed ex art. 42 bis D.L.vo 151/2001 (ossia alla mobilità dettata dalla necessità di assistere un congiunto disabile e dalla necessità del ricongiungimento familiare) e considerano tale circostanza l’occasione per fissare criteri certi (e vincolanti) di applicazione delle norme di legge sulla materia anche con riferimento all’ordine di priorità, nel caso vi siano più istanze per la medesima sede, ed alla documentazione da produrre.

CGIL CISL e UIL osservano, inoltre, che si debba dar corso celermente alla mobilità, sia pure con l’istituto del distacco, laddove ricorrano i presupposti di legge. Presupposti che, in relazione alla fattispecie oggetto della Circolare, poggiano indubitabilmente sui principi di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104, laddove stabilisce che “...le situazioni di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Per tale motivo la locuzione “ove possibile”, in relazione agli obblighi che la legge dispone in capo al datore di lavoro, nel riferirsi evidentemente alle condizioni organizzative che possano determinare il distacco del lavoratore, è indicativamente legata alla presenza, sul territorio ove risiede la persona in condizione di riconosciuta disabilità, di articolazioni produttive in grado di accogliere il lavoratore. Accanto a questo, come giustamente sottolinea la Circolare in oggetto, va sottolineato il carattere di provvisorietà dell’assegnazione, legato alla sussistenza delle condizioni normative che lo hanno generato, e pertanto appare discutibile la valutazione di priorità del criterio della vacatio in organico rispetto alla condizione di priorità che la legge impone nella programmazione dei servizi pubblici finalizzati all’agevolazione delle cure alla persona disabile, ed al carattere di provvisorietà del trasferimento che non potrà mai garantire il trasferimento definitivo, se non nei casi di fruizione dei benefici da parte di un lavoratore in condizione di handicap non rivedibile. Per tale motivo le scriventi OO.SS. hanno evidenziato, nel corso del confronto sul nuovo accordo di mobilità, che le assegnazioni provvisorie di che trattasi non possano incidere sulle normali prassi di mobilità volontaria dei lavoratori, che presuppongono un trasferimento definitivo. Deve inoltre rilevarsi la circostanza delle recenti assunzioni di assistenti giudiziari a copertura della quasi totalità dei posti disponibili, per cui i lavoratori che rivestono tale qualifica, sul presupposto della mancanza esistenza di vacanza in organico della loro figura professionale, non avrebbero alcuna possibilità di avvicinamento al congiunto portatore di handicap o di ricongiungimento familiare. Anche per questo motivo, per non ledere il diritto soggettivo del portatore di handicap all’assistenza e quello legittimo del lavoratore di assegnazione di sede vicina al congiunto da assistere, dovrebbe procedersi alla assegnazione temporanea anche in posizione soprannumeraria. Parimenti si deve valutare che la prevista collocazione anche in posizione sovrannumeraria per il personale riqualificato ai sensi dell’accordo 26.4.2017 potrebbe procurare lo stesso pregiudizio anche ai lavoratori che rivestono la qualifica di funzionario giudiziario.

Riguardo ai lavoratori diversamente abili in condizione di gravità che possono essere distaccati anche in posizione soprannumeraria, ferma restando la possibilità di far valere il beneficio di legge sub specie di titolo di preferenza nell’ambito di procedure collettive, dovrebbe esserne prevista l’assegnazione definitiva nella sede richiesta in caso di handicap non rivedibile e tale possibilità deve essere estesa anche a genitori di figli nelle stesse condizioni di handicap non rivedibile, anche al fine di non considerare coperta sia la sede di provenienza che quella di assegnazione

CGIL CISL e UIL chiedono che a cura della direzione generale del personale si chiarisca che il distacco, nella ipotesi di assistenza ad un disabile in condizione di gravità, può avvenire anche verso un ufficio della stessa sede nella ipotesi un tale assegnazione riduca considerevolmente la distanza fra domicilio del lavoratore e quello del disabile da assistere.

Relativamente alla parte inerente la razionalizzazione delle procedure di richiesta di fruizione dei benefici di che trattasi le scriventi OO.SS. non possono non esprimere perplessità in ordine alle modalità di richiesta delle dichiarazioni autocertificate ed in particolare quelle richieste alla persona necessitante di assistenza e quelle richieste ai parenti e affini che in linea teorica potrebbero svolgere la funzione di referente unico per l’assistenza. Nel sottolineare che l’autocertificazione da parte del dipendente che attesta la condizione di esclusività nell’assistenza rappresenta una evidente assunzione di responsabilità in relazione alle conseguenze civili e penali rispetto ad eventuali false dichiarazioni, è appena il caso di rilevare, come peraltro fa la stessa Circolare, che l’Amministrazione è in possesso di tutti gli strumenti finalizzati all’accertamento della corretta fruizione del beneficio. Ciò stante si chiede di eliminare tali richieste in quanto inutili, ridondanti e certamente non rispondenti al principio di razionalizzazione delle procedure.

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 9 gennaio 2020

FP CGIL                                                                       CISL FP                                                    UIL PA

Russo                                                                           Marra                                                        Amoroso

 

 

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