La Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta di un parere reso dal Consiglio di Stato (parere n. 678/2010 del 15/3/2011), nella sentenza 7776/2015, con riferimento al pagamento della tassa annuale d’iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, ha affermato che la tassa di iscrizione all’albo professionale deve essere corrisposta dall’ente che beneficia dei risultati di tale attività nella ipotesi in cui l’attività professionale è svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente con vincolo di esclusività (“quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”).

Di recente, il Giudice del lavoro di Pordenone, nella sentenza n. 116/2019, ha sostenuto che il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione può essere applicato per analogia agli altri lavoratori pubblici–professionisti, a partire dagli infermieri, in quanto ciascuno di essi, secondo lo schema del contratto di mandato, si impegna a volgere una attività per conto dell’ente e, per tale motivo, deve essere tenuto indenne dall’ente datore di lavoro da ogni diminuzione patrimoniale derivante dallo svolgimento dell’incarico. Il predetto giudice richiama le parole della Cassazione che sul punto sono di una chiarezza estrema: “nel lavoro dipendente si riscontra l’assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 cc., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.

Per CGIL CISL e UIL la questione del pagamento della tassa di iscrizione agli albi professionali va posta anche nel Ministero della Giustizia con riferimento a tutte le figure professionali interessate, a partire dagli assistenti sociali e dai funzionari tecnici. Attraverso il confronto sulla materia bisogna trovare le soluzioni più idonee a ristorare i lavoratori interessati (che da sempre pagano di tasca propria la predetta tassa di iscrizione per erogare le proprie prestazioni professionali a vantaggio esclusivo dell’amministrazione) e ad evitare che, sulla scia della cennata giurisprudenza, sia il giudice e non il ministero-datore di lavoro a decidere della materia. Per i motivi sopra esposti CGIL CISL e UIL chiedono la convocazione in tempi brevi di un incontro sull’argomento.

Con riserva di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro, si porgono distinti saluti

Roma, 27 dicembre 2019

FP CGIL                                                                 CISL FP                                                               UIL PA

RUSSO                                                                  MARRA                                                               AMOROSO

 

 

La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 24