Oggetto: Circolare del Conto annuale del ministero Economia e Finanze n. 15 del 16.05.19 ( allegato istruzioni per la compilazione- capitolo 5- sezione PEO) e Nota Dipartimento Funzione Pubblica n. 44366 del 04.07.19)-

Le scriventi OO.SS.

PREMESSO

  • La Circolare n.15 del 16.05.19 ( e segnatamente al capitolo 5- sezione PEO dell’allegato istruzioni per la compilazione) indica “una misura del grado di selettività effettivamente realizzato, determinata dal rapporto fra domanda PEO188 (PEO effettuate) e domanda PEO111 (dipendenti che hanno concorso alle PEO); tale rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50%;
  • La Nota del Dipartimento Funzione Pubblica n.44366 del 04.07.19, rappresenta che la “ quota del personale interessato alla procedura selettiva deve essere limitata ad una quota “ limitata” e quindi non maggioritaria ( non superiore al 50%) della platea dei potenziali beneficiari”
  • All’esito di quanto sopra l’Amministrazione in indirizzo, in violazione gli accordi inizialmente raggiunti, limitava unilateralmente la quota percentuale dei soggetti beneficiari

Tutto ciò premesso si rileva che

-l’art. 40 del D.lgs. 165/01 disciplina le materie oggetto di contrattazione collettiva, rimettendo ad essa ed esclusivamente ad essa, la determinazione della retribuzione dei dipendenti;

-Nel contempo l’art. 23 del Dlgs 150/09, I comma rimanda alla sola contrattazione collettiva ( nazionale e integrativa) la determinazione delle progressioni orizzontali “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili” mentre il comma 2 prescrive che “ Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”

 

Ne discende, quindi che le Amministrazioni Pubbliche hanno il dovere di riconoscere le progressioni economiche, dovendo seguire come unico ed inderogabile parametro di riferimento quello fornito “dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro”. In coerenza con tale principio, peraltro, il comma 4 dell’art. 40 D.lgs 165/01 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Va da sé, quindi, che l’intervento del Ministero dell’Economia e Finanze, determina aprioristicamente e d’imperio la percentuale massima della quota dei dipendenti ammessi all’accesso alle progressioni economiche orizzontali, così come recepito ed applicato dall’Amministrazione indirizzo, costituisce un atto illegittimo ed estremamente grave, sotto diversi profili.

Il limite percentuale imposto unilateralmente dal Mef, contravviene al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art.23 del Dlgs 150/01, che prescrivendo un’attribuzione non generalizzata delle progressioni economiche, rimanda in via esclusiva ai contratti collettivi nazionali ed integrativi la loro determinazione.

Quello che però maggiormente rileva è che la unilaterale determinazione della quota di beneficiari , contravviene alle previsioni di legge e di contratto collettivo e rappresenta la negazione della funzione stessa del sindacato, il suo ruolo di agente contrattuale ( così come sancito dal Dlgs 165/01), la sua capacità di applicare e far applicare i contratti collettivi sottoscritti e vigenti.

Tutto ciò premesso

DIFFIDANO

l’Amministrazione in indirizzo dal procedere, unilateralmente alla determinazione della quota dei beneficiari avvertendo fin da ora che, in mancanza od in difetto, le scriventi ,per il ruolo che è loro proprio, agiranno nelle opportune sedi a tutela delle proprie prerogative e a sostegno di tutti i lavoratori che ne avranno interesse.

Roma, 16 dicembre 2019

 

FP CGIL                                                   CISL FP                                                  UIL FPL                                          UIL PA

Serena Sorrentino                                   Maurizio Petriccioli                                 Michelangelo Librandi                     Nicola Turco

 

La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 24