Dott. Fulvio Baldi
Capo di Gabinetto
Oggetto: art. 31 Codice degli Appalti e Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”
CGIL CISL e UIL, a seguito di ripetute segnalazioni, sono venute a conoscenza che in alcuni uffici giudiziari del territorio nazionale i Capi degli uffici nominano RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per appalti di lavori, servizi, forniture di beni e concessioni di servizi, Direttori ed altro personale non dirigente, anche di area seconda, privi dei requisiti di professionalità richiesti, nonchè disattendendo i presupposti previsti dalle norme e dalle direttive vigenti in materia, spesso anche in presenza nell’ufficio della figura del Dirigente.
Sul punto, appare opportuno evidenziare che l’art. 31 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) recante “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”, al comma 5 rimanda al regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, per la definizione di “….una disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori”, inoltre al medesimo comma è previsto che “ Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 261, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”. Tale disposizione transitoria dispone, a sua volta, che “Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,… di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli… 31, comma 5 (nella precedente versione) …rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma…)”.
Ne deriva che, nelle more dell’adozione del regolamento unico sopra richiamato, occorre fare rifermento alle Linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 - recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Le stesse, invero, al punto 2.2 prevedono che “Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche”.
La predetta disciplina, pur nella previsione della possibilità per la stazione appaltante di individuare quale RUP il personale non dirigenziale (funzionari), prevede che prima di procedere a tale nomina occorre, in ogni caso, verificare la sussistenza e/o il possesso di tutti i requisiti previsti nelle citate Linee Guida, stante il carattere vincolante delle medesime. Ed invero, il punto 7. delle citate Linee Guida n. 3 - “Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessione di servizi”, sostanzialmente prevede che il RUP:
- sia in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento;
- sia in possesso di titolo di studio e di adeguata esperienza e formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e all’entità dell’intervento da realizzare, quali i servizi e le forniture da affidare. Nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art.31, comma 9, del Codice, l’Amministrazione ha l’obbligo di organizzare interventi rivolti ai RUP nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, sia in possesso anche di un’adeguata formazione di project management, previo - come detto - percorso formativo messo a disposizione dell’Amministrazione.
Inoltre, nel caso in cui il RUP nominato sia un dipendente privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo allo stesso o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dalle Linee Guida dell’ANAC. Ne deriva, in tal ipotesi, che la nomina a RUP deve essere necessariamente seguita da ulteriore provvedimento volto ad individuare le figure di supporto (staff o gruppo lavoro) al RUP, aventi competenze specifiche per la procedura da espletare.
In ultimo, non si manca ancora una volta di rilevare (come già in precedenti note di queste organizzazioni sindacali) che, nonostante il tempo trascorso ed il preciso obbligo per l’Amministrazione pubblica, ad oggi non risulta ancora essere stato adottato il Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo economico di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017. Carenza, quest’ultima che, oltre a rendere le nomine a RUP ulteriormente non conformi all’intero dettato normativo, comporta altresì un grave danno economico al personale interessato, anche in considerazione dell’elevato grado di responsabilità nelle more assunte.
Tanto premesso, le scriventi organizzazioni sindacali chiedono che codesta Amministrazione vigili affinchè, in applicazione della vigente normativa, sopra citata, il personale dirigente non venga pretermesso nella nomina a RUP e che in ogni caso tutti i nominati siano messi in condizioni di operare con profitto nell’interesse dell’amministrazione. Per tale motivo chiedono che tutte le stazioni appaltanti, ed in particolare gli uffici distrettuali, siano dotati delle professionalità tecniche eventualmente anche esterne all’amministrazione, necessarie a supportare adeguatamente i responsabili unici del procedimento. Il riferimento in particolare è agli assistenti ed ai funzionari tecnici neoassunti e/o di prossima assunzione.
CGIL CISL e UIL, infine, chiedono di conoscere il motivo per cui non sia stato ancora emanato il regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo economico di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, considerato il grave pregiudizio che si sta arrecando ai lavoratori interessati.
Distinti saluti
Roma, 19 novembre 2019
FP CGIL CISL FP UIL PA
Russo Marra Amoroso
La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 24