Oggetto: ASSUNZIONE 616 OPERATORI GIUDIZIARI: ALCUNI CHIARIMENTI.
Pervengono a questa Organizzazione Sindacale richieste di chiarimenti in merito alla “Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione di seicentosedici operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle [sole] Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”.
Al fine di fare chiarezza riteniamo opportuno precisare quanto segue:
- la procedura in parola, non è un concorso per titoli ed esami cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti previsti dal bando mediante l’inoltro di una apposita domanda ma è una procedura di selezione riservata a coloro che sono iscritti presso i Centri per l’impiego. Ed invero è questa la procedura prevista dalla normativa vigente per l’accesso dall’esterno nella figura professionale dell’operatore giudiziario (nonché in quella dell’ausiliario).
- sulla base di quanto affermato nel bando, l’amministrazione giudiziaria, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla GU, chiede a ciascun Centro per l’impiego interessato di avviare la procedura selezionando, nel termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, tra i propri iscritti e dopo aver dato massima pubblicità alla procedura “laddove ritenuto utile e nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente”, un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire all’uopo predisponendo una apposita graduatoria formata secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- Nella formazione di tale graduatoria sarà dato un punteggio ulteriore a coloro che hanno:
- completato il periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo di cui all’art. 50, comma 1 -quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (il punteggio aggiuntivo in tal caso è pari al 15% della media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all’ultimo posto);
- completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo (il punteggio aggiuntivo in tal caso è pari al 3% della media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all’ultimo posto).
- I Centri per l’impiego trasmetteranno alle Corti di appello competenti per territorio i nominativi selezionati affinchè sia avviata la (ulteriore) selezione volta ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario. Essa consiste in un colloquio e in una prova pratica di idoneità. Quest’ultima in particolare consiste nella verifica della capacità di riordinare fascicoli cartacei e nella verifica del possesso delle nozioni di base nell’uso di computer e sistemi informatici (utilizzo di programmi di videoscrittura e della posta elettronica, capacità di navigazione sulla rete internet).
- Il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato in ogni caso ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in servizio permanente (art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
- La procedura per l’assunzione di 616 operatori giudiziari scontenta sia i disoccupati e/o lavoratori in mobilità che hanno operato per circa un decennio negli uffici giudiziari da precari ossia praticamente senza tutele, in quanto i criteri previsti dalla procedura non ne garantiscono la stabilizzazione, sia il personale in servizio atteso che l’assunzione degli operatori non è stata preceduta né dal bando per il transito degli ausiliari in area secondo (il relativo accordo è stato siglato dieci anni fa) né dall’interpello straordinario di mobilità per gli operatori giudiziari in servizio, previsto dal vigente accordo sulla mobilità in occasione di nuove assunzioni, né dal bando per il transito degli operatori giudiziari nella figure dell’assistente giudiziario sulla base dell’istituto della flessibilità in attuazione dell’accordo sottoscritto il 26 aprile 2017, recepito nel DM 9.11.2017.
- CGIL CISL e UIL il 10 ottobre scorso hanno chiesto all’amministrazione la pubblicazione: del bando per il passaggio di (almeno) 616 ausiliari in area seconda, figura professionale dell’operatore giudiziario, in attuazione degli accordi sottoscritti il 29.7.2010 ed il 26.4.2017 e del DM 9.11.2017; del bando per il transito degli operatori giudiziari nella figura dell’assistente giudiziario ex art. 20 CCNI 29.7.2010 in applicazione dell’accordo sottoscritto il 26.4.2017 e del DM 9.11.2017; dell’interpello straordinario per la figura dell’operatore giudiziario ex art. 15 accordo mobilità 27.3.2007. Le stesse inoltre, ferme restando le azioni a tutela di tutti gli altri lavoratori della Giustizia, si sono riservate l’adozione di ulteriori iniziative, anche giudiziarie, in caso di negativo riscontro.
Roma, 15 ottobre 2019
IL COORDINATORE GENERALE
Domenico AMOROSO
La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 24