Dott. Fulvio Baldi

Capo di Gabinetto

e per conoscenza

Dott.ssa Barbara Fabbrini

Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria

Dott. Alessandro Leopizzi

Direttore Generale del personale e della formazione

Dott. Alessandra Cataldi

Direttore generale dei servizi informativi automatizzati

Le scriventi organizzazioni sindacali hanno appreso dal sito istituzionale del Ministero della pubblicazione di un interpello per il conferimento di dieci incarichi di funzione dirigenziale non generale presso gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione giudiziaria – Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati – secondo la procedura già seguita tre anni orsono: vengono richieste specifiche competenze tecniche aggiuntive che non costituiscono il bagaglio culturale dei dirigenti di ruolo al fine di procedere al conferimento di incarico dirigenziale a funzionari informatici ex art. 19 comma 6 D.L.vo 165/2001.

Premesso che del predetto interpello non è stato data alcuna informazione alle organizzazioni sindacali e che la procedura fu già oggetto di rilievi da parte di queste organizzazioni sindacali nel 2016 (all 1), CGIL CISL e UIL ritengono che una seria disanima della problematica relativa ai conferimenti di incarichi di funzione dirigenziale ex art. 19 cit. debba necessariamente prendere le mosse da un principio sancito dalla costante giurisprudenza costituzionale: l’accesso alla Dirigenza pubblica deve avvenire tramite il concorso pubblico e, pertanto, il ricorso allo strumento degli incarichi dirigenziali è legittimo soltanto se ed in quanto rispetti realmente i limiti della provvisorietà in funzione di temporanee esigenze dell’Amministrazione.

Paradigmatico in tal senso è il contenuto della sentenza n. 1/1999 (esiste “una relazione tra l’art 97 e gli artt. 51 e 98 della Costituzione” e “In un ordinamento democratico – che affida all’azione dell’amministrazione, separata nettamente da quella di governo, politica per definizione, il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall’ordinamento – il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d’imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione. Valore, quest’ultimo, in relazione al quale il principio posto dall’art. 97 Cost. impone che l’esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti”) nonché il contenuto della sentenza n. 37/2015 (il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, il quale è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio nonché nelle ipotesi di passaggio ad una fascia funzionale superiore, che comporta “l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso”).

Quest’ultima sentenza è intervenuta in particolare per censurare comportamenti elusivi dell’art. 19 D.L.vo 165/2001 da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale norma, invero, individua in maniera inconfutabile ed inderogabile i presupposti del conferimento degli incarichi dirigenziali nella temporaneità degli incarichi e nell’eccezionalità delle esigenze da soddisfare in relazione all’oggetto dell’incarico, agli obiettivi da conseguire ed alle carenze di personale. Nella sostanza, attraverso l’istituto in parola, le pubbliche amministrazioni possono affidare l’esercizio delle funzioni dirigenziali a soggetti qualificati interni o, ricorrendone i presupposti, esterni alla P.A. solo in via del tutto eccezionale e temporanea.

 

Orbene nel caso di specie, ad avviso delle scriventi organizzazioni sindacati, non sussiste né la temporaneità dell’incarico, considerato che la procedura è stata reiterata alla scadenza del triennio, né sussiste la eccezionalità delle esigenze da soddisfare atteso che con l’automazione dei processi civile e penale è necessario avvalersi in via permanente delle prestazioni di lavoratori dotati di competenze tecniche anche di livello dirigenziale al fine di garantire la quotidiana funzionalità di reti e sistemi. Inoltre genera forte perplessità la procedura adottata perché, come già obiettato nel 2016, vengono offerti ai dirigenti di ruolo i posti di funzione dirigenziale presso i CISIA e la DGSIA ben sapendo che nessuno di essi ha le competenze tecniche richieste per ricevere l’incarico. Nella sostanza codesta amministrazione, mediante il ricorso alla cennata procedura, pone in essere un paradigmatico comportamento elusivo del disposto dell’art. 19 del D.L.vo 165/2001 perché, invece di istituire il ruolo della dirigenza tecnica e coprire i posti mediante l’espletamento di un pubblico concorso, ancora una volta preferisce “scegliere” i predetti dirigenti tra i funzionari informatici in servizio presso la DGSIA e i CISIA (che, tra l’altro, non hanno alcuna competenza né nella gestione delle risorse umane né, più in generale, nella gestione amministrativa dell’ufficio) sì violando i principi affermati nell’art. 97 della Costituzione e richiamati dalla giurisprudenza costituzionale sopra citata. Inoltre, se il settore dei servizi informativi automatizzati è specialistico tanto quanto strategico, non si comprende perché da sempre il posto di Direttore Generale è coperto da un magistrato e non da un manager dell’informatica ossia da un soggetto esperto di diritto sostanziale e processuale ma verosimilmente sprovvisto di specifiche competenze nelle discipline tecniche. È appena il caso, inoltre, di aggiungere che sussitono, a parere delle scriventi, altri e pesanti problemi lasciati irrisolti anche per effetto di queste procedure poco trasparenti: ad esempio la mancanza di un nuovo contratto nazionale per l’assistenza tecnica negli uffici giudiziari e il ricorso frequente e massiccio all’esternalizzazione invece della valorizzazione del personale tecnico dell’amministrazione.

Ciò posto, le scriventi organizzazioni sindacali, anche ai sensi della vigente normativa in tema di trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, chiedono di conoscere le motivazioni che hanno indotto codesta amministrazione a reiterare la procedura de qua invece di istituire il ruolo dei dirigenti tecnici e bandire un apposito concorso pubblico per la copertura dei posti. Inoltre le stesse, ai sensi delle medesima normativa, chiedono di conoscere: quali sono le motivazioni che hanno indotto e inducono tuttora il Direttore Generale a gestire direttamente il personale dei CISIA e le stesse relazioni sindacali sì esautorando i dirigenti incaricati da tale precipuo potere/dovere (così il Direttore Generale dà indicazioni sulla modalità di fruizione delle ferie estive chiedendo la trasmissione dei “piani ferie” mentre i dirigenti CISIA, che pure fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica presso le Corti di Appello ai sensi dell’art. 6 comma 2.1 lett. G) del vigente CCNI, inoltrano al Direttore Generale le richieste sindacali invece di dar loro riscontro); se e con quali criteri sarà assicurata la rotazione degli incarichi previsti dal DM 15.5.2013 (art.7 n.3); quali sono le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a non convocare alcun incontro di contrattazione ex art. 7 comma 6 lett. V) CCNL Funzioni Centrali pur ricorrendone i presupposti (riorganizzazioni e introduzione di innovazioni tecnologiche); quali sono le motivazioni che hanno indotto codesta amministrazione a non pubblicare il posto di funzione dirigenziale presso il CISIA di Bari, che è tra i CISIA con il maggior numero di dipendenti.

CGIL CISL e UIL rappresentano che ad oggi nessuna delle innumerevoli richieste, anche disgiunte, inoltrate sulla gestione del personale informatico ha avuto risposta ad onta della disciplina in tema di relazioni sindacali e in tema di trasparenza. Pertanto le stesse si riservano libertà di iniziativa in caso di ulteriore negativo riscontro.

Distinti saluti

Roma, 27 settembre 2019

 

FP CGIL                                                   CISL FP                                                      UILPA

Russo                                                       Marra                                                          Amoroso

 

La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 24