Dott. Fulvio Baldi

Capo di Gabinetto

Con riferimento allo schema di DM su misure organizzative e di coordinamento relative all’attività della Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie nonché su misure concernenti l’assegnazione ed i compiti  del personale tecnico  destinati all’amministrazione centrale ed agli uffici giudiziari, le scriventi organizzazioni sindacali preliminarmente osservano che non hanno avuto alcuna notizia del regolamento relativo agli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19.4.2017 ossia l’atto che disciplina i criteri di ripartizione degli incentivi spettanti al personale amministrativo e tecnico impegnato in attività di “programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”.  Lo schema di regolamento da codesto superiore ufficio fu inviato per osservazioni alle organizzazioni sindacali  il 30 marzo 2018 e poi se ne sono perse le tracce. CGIL CISL e UIL pertanto chiedono di essere notiziate sull’argomento attesa la rilevanza della materia disciplinata dal provvedimento ed i benefici che lo stesso, se approvato, potrebbe apportare nella gestione degli appalti anche al personale che collabora a vario titolo nelle procedure.

Nel merito dello schema di decreto de quo, CGIL CISL e UIL censurano il contenuto dell’art.4 comma 2. Tale norma, infatti, con riferimento al personale tecnico assegnato agli uffici giudiziari nazionali e distrettuali, affermando che i criteri e le modalità di impiego di tale personale “…  nel  rispetto  delle  direttive  della  Direzione   generale,  sono determinati dal capo dell'ufficio sentito il dirigente amministrativo” pone in essere un grave violazione dell’attuale quadro normativo così come definito dalla legge n.240/2006 che depotenzia il ruolo della dirigenza amministrativa privando la stessa di una concreta e reale autonomia gestionale e della possibilità di effettivo esercizio delle funzioni riconosciute al dirigente dello Stato dal decreto legislativo n. 165/2001. Non è pletorico riportare sul punto il testo dell’art. 2 comma 1 della legge 240/2006: “il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4”.

Tanto premesso, CGIL CISL e UIL chiedono la cancellazione del comma 2 dell’art. 4 dello schema di DM di cui in premessa. Inoltre, considerato il brevissimo lasso di tempo concesso per l’inoltro delle osservazioni e la rilevanza della materia trattata, le stesse chiedono la fissazione di un incontro per discutere ed approfondire l’argomento.

Distinti saluti

Roma, 24 luglio 2019

 

FPCGIL                                                                          CISL FP                                                                 UIL PA

Russo                                                                             Marra                                                                     Amoroso