Gli artt.  6 e 6 ter D.L.vo 165/2001consentono alle pubbliche amministrazioni di determinare gli organici di ciascuna area secondo le proprie specifiche esigenze avendo come unico limite il rispetto dei vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge. È l’istituto del Fabbisogno il quale, attraverso la rimodulazione delle dotazioni organiche, fa sì che ciascuna amministrazione, a parità di monte salari, possa redistribuire gli organici, e soprattutto i posti scoperti, nell’ambito delle aree e dei profili al fine di rinforzare l’organico delle figure professionali che più servono negli uffici per evadere il lavoro ed al fine di agevolare la riqualificazione del personale in servizio. La riqualificazione, come è noto, nell’Amministrazione Giudiziaria è stata prevista dal combinato disposto dell’art.21 quater L.132/15 e dell’accordo del 26 aprile 2017. L’importanza dello strumento del Fabbisogno si comprende bene se si considera in particolare l’organico della figura professionale dell’ufficiale giudiziario il quale attualmente presenta una scopertura di oltre mille posti. Tali posti, senza la rimodulazione degli organici, rimarrebbero scoperti e quindi inutilizzabili sine die atteso che l’art. 21 quater ha configurato tale figura professionale come “ruolo ad esaurimento” sì impedendone la copertura sia dall’interno (attraverso l’istituto della flessibilità) sia dall’esterno (attraverso i concorsi pubblici). I posti scoperti nella figura dell’ufficiale giudiziario stessi, viceversa, attraverso la rimodulazione  dell’organico consentita dall’istituto del Fabbisogno, ben potrebbero essere collocati innanzitutto nella figura del funzionario NEP, sì consentendo l’integrale scorrimento della graduatoria formata in attuazione dell’art. 21 quater per tale figura professionale (la stessa attualmente vanta circa trecento idonei), e successivamente, per il residuo, nella figura del funzionario giudiziario al fine favorire, anche in questo caso, il transito verso tale figura professionale.

Ebbene codesta amministrazione non ha utilizzato lo strumento del fabbisogno disciplinato dall’art. 6 ter D.L.vo 165/2001 ma si è limitata a predisporre il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art.6 D.L.vo 165/2001 il quale sostanzialmente programma le assunzioni nel triennio sulla base degli organici di area e di profilo esistenti. Nella sostanza l’amministrazione giudiziaria, senza fornire alcuna motivazione/giustificazione, ha rinunciato deliberatamente ad utilizzate lo strumento del Fabbisogno al fine di operare la rimodulazione degli organici e creare dotazioni di aree e di profili più funzionali alle proprie esigenze ed alla prevista riqualificazione del personale. Inoltre emerge un dato sorprendente: nel giro di pochi mesi la previsione dei pensionamenti nel triennio 2019/2021 si è miracolosamente dimezzata. Infatti è passata da 10.685 unità (emendamento AS 1018) a 5206 (piano triennale dei fabbisogni). È legittimo a questo punto chiedersi quale sia il dato reale.

Nel merito del contenuto, il piano triennale prevede a regime 8.135 assunzioni complessive nelle seguenti figure:

  • • area seconda - assistenti giudiziari; assistenti tecnici; operatori giudiziari; conducenti di automezzi; cancellieri esperti;
  • • area terza - direttori; funzionari giudiziari; funzionari contabili; funzionari tecnici (architetti ed ingegneri); funzionari statistici; funzionari informatici.

Nella sostanza IL CONTENUTO DEL PIANO TRIENNALE CERTIFICA LA VOLONTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE DI NON APPLICARE NÉ L’ART. 21 QUATER DELLA LEGGE 132 NÉ L’ACCORDO DEL 26 APRILE 2017. Infatti, per quanto riguarda l’art.21 quater, il piano triennale prevede, all’esito dell’assunzione di 2250 funzionari giudiziari mediante concorso pubblico (cioè non meno di due anni), il possibile inquadramento in tale figura professionale di altrettante unità dalla graduatoria per funzionari giudiziari predisposta in applicazione del citato art. 21 quater, graduatoria la quale, come è noto, vanta viceversa più di 3500 idonei. Inoltre il piano triennale non fa menzione alcuna né del transito nella figura del funzionario NEP degli idonei collocati nella graduatoria predisposta per tale figura professionale in base all’art. 21 quater  né della pubblicazione del bando per contabili, per assistenti informatici per assistenti linguistici sulla base della medesima norma. È bene precisare che l’art. 21 quater, anche al fine di dare attuazione a provvedimenti giudiziari sfavorevoli all’amministrazione, ha disposto la ricomposizione in area terza della figura dell’ufficiale giudiziario imponendo al Ministero di procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche in conseguenza dell’attuazione delle procedure di ricomposizione. L’art. 21 quater, inoltre, è stato emendato, prevedendo la relativa copertura finanziaria, proprio al fine di consentire anche a contabili, assistenti informatici ed assistenti linguistici il transito in area terza. Infine la previsione di concorsi pubblici in particolare per direttore e per cancelliere esperto dimostra la volontà dell’amministrazione di coprire i posti vacanti in tali figure professionali non dall’interno, ossia attraverso lo strumento della flessibilità, come concordato nell’accordo dell’aprile 2017, ma assumendo personale dall’esterno attraverso l’espletamento di concorsi pubblici.

I contenuti del pianto triennale dei fabbisogni, trasmesso alle organizzazioni sindacali a titolo di informativa, per CGIL CISL e UIL sono, per i motivi sopra esposti, del tutto irricevibili e confermano in toto le ragioni che hanno indotte le stesse a proclamare lo sciopero per il prossimo 28 giugno.

Distinti saluti

Roma, 24 giugno 2019