Le scriventi organizzazioni sindacali riscontrano la bozza di Decreto Ministeriale sulla riorganizzazione dei Centri per la Giustizia Minorile e dei Servizi Minorili. Preliminarmente le stesse, considerata la delicatezza della materia in ragione degli interessi coinvolti, ritengono necessaria l’apertura di un confronto sui contenuti del documento e pertanto chiedono la convocazione a breve di un apposito incontro.

Sin d’ora tuttavia osservano quanto segue:

  • è singolare l’adozione di un decreto ministeriale per delineare l’organizzazione interna dei CGM e dei Servizi Minorili in quanto in passato si era provveduto attraverso lo strumento ben più agile e rapido della Circolare emanata dal Capo dipartimento (così è avvenuto nel 1995, nel 2006 e nel 2013). Adottare uno strumento rigido come il D.M., di difficile modifica visto l’iter cui soggiace, renderà rigida un’organizzazione che viceversa è sempre stata improntata al massimo grado di elasticità per adeguarla alle mutevoli esigenze dei minori e giovani adulti ossia alle esigenze di un’utenza in formazione le cui specificità cambiano rapidamente.
  • particolare perplessità suscita l’art.9, comma 2. Tale norma sancisce che “Nelle Direzioni dei Servizi minorili il cui direttore pro tempore non sia funzionario delegato non è prevista l’area III – Amministrazione contabile e la gestione dei beni è affidata ad un “consegnatario” ricompreso tra il personale, non necessariamente contabile, dell’Area I – Affari generali e personale”.  E’ noto che l’attività di consegnatario dei beni, per le responsabilità che la stessa comporta, è svolta da personale contabile ossia da personale dotato di esperienza professionale e formazione specifica. Inoltre non è precisato nella norma de qua quali sono le qualifiche professionali che possono ope legis svolgere l’attività di consegnatario.
  • perplessità suscita l’art.10 comma 3 il quale richiama un generico dovere ad operare “di concerto” (art. 10, comma 3) da parte dei Dirigenti degli Istituti Penali per i Minorenni nei confronti dei Dirigenti dei Centri di Giustizia Minorile. Infatti anche il dirigente dell’IPM deve avere prerogative proprie che gli consentano di svolgere la sua attività in autonomia salvo poi rispondere dei risultati del suo operato innanzi agli uffici sovraordinati.

           

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti

Roma, 6 maggio 2019

La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 24