Oggetto: Richiesta di revoca del decreto n.173/19 del 18/04/19 emanato dal delegato del Presidente della Corte di Appello di Napoli in palese violazione dell’art.14, comma 3, dell’accordo sulla mobilità interna sottoscritto in data 27/03/2007.  

  

La scrivente ancora una volta è costretta a intervenire per stigmatizzare l’ennesima violazione delle disposizioni afferenti le applicazioni temporanee del personale giudiziario come contemplate dall’art. 14 dell’accordo sulla mobilità interna sottoscritto dall’Amministrazione Giudiziaria e le OO.SS. in data 27 Marzo 2007.

Anche con riferimento al decreto indicato in oggetto le procedure attivate sono in totale spregio del senso e della lettera del citato accordo in quanto il comma 1 dell’art. 14 dell’accordo sulla mobilità prevede che il Presidente della Corte di Appello può fare ricorso all’istituto delle applicazioni temporanee solo in presenza di situazioni eccezionali tali da non poter assicurare  la funzionalità degli Uffici giudicanti del distretto, ergo non può utilizzarlo come strumento ordinario dell’organizzazione del lavoro.

Anche nel caso de quo, come in altre numerosissime occasioni, il Presidente della Corte di Appello di Napoli privilegia l’Ufficio da lui diretto facendo ricorso ad applicazioni da Uffici, come nel caso di specie il Tribunale di Napoli, che registra una scopertura di organico di circa il 30%, per sopperire a soluzioni organizzative ordinarie che, di contro, dovrebbero essere gestiti con provvedimenti  interni di competenza del Dirigente Amministrativo di codesto Ufficio.

Questa O.S. ritiene grave e inaccettabile che la più alta carica della magistratura del distretto napoletano con la generica e apodittica motivazione delle “gravi carenze che affliggono la dotazione organica della Corte” , non dichiari mai  la reale scopertura di organico che, a parere della scrivente, in conseguenza delle numerosissime applicazioni avvenute, di fatto non temporanee, ma definitive a causa della reiterazione dei provvedimenti,  risulta pari a zero.

Appare, altresì, singolare che anche nel decreto indicato in oggetto il Presidente della Corte,  pur richiamando l’art. 14 dell’accordo sulla mobilità interna, prescinde dal requisito della minore scopertura e attribuisce valenza solo alla “minore distanza”.

Napoli, 26 aprile 2019

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