ATTO DI INTIMAZIONE E DIFFIDA
per comportamento antisindacale (art. 28, L. n. 300/1970) e contestuale
messa in mora con richiesta di incontro immediato
PER
La U.I.L.P.A. UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, con sede in Roma via Emilio Lepido, n.46, in persona del Segretario UILPA Roma e Lazio delegato Giustizia . Nicola Privitera, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata presso l’Avv. Daniela Becchini con studio in Roma, Piazzale Metronio, n.1, p.e.c.:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..)
Premesso che
- In data 5 dicembre 2019 è stato sottoscritto l’accordo per l’utilizzazione delle risorse decentrate 2018;
- Che in data 13 febbraio 2020 il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi ha emanato la circolare di attuazione dell’art. 2, lett.B di tale accordo, impartendo puntuali direttive con particolare riferimento alle risorse destinate al “fondo di sede” demandate al livello decentrato di contrattazione;
- Che nonostante i reiterati solleciti delle Organizzazioni Sindacali il personale della sede centrale è l’unico in tutta Italia facente capo al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria che ancora non ha ricevuto il salario accessorio per l’anno 2018;
- Che è evidente il profondo disagio dei dipendenti, che stanno profondendo il massimo sforzo per assicurare il funzionamento della sede centrale nella perdurante situazione di congiuntura pandemica, a fronte del gravissimo ritardo in cui versa l’Amministrazione nel procedere alle dovute attività;
- Che sono rimasti privi di riscontro anche gli ultimi solleciti del 25 febbraio e 15 marzo u.s., nei quali, fra l’altro, le OO.SS. si sono rese disponibili anche ad utilizzare modalità di confronto cartolari, suggerendo di addivenire ad un accordo tramite presentazione di osservazione mezzo e-mail (a seguito dell’invio del testo di accordo da parte dei vertici ministeriali oppure attraverso la liquidazione delle maggiorazioni previste dall’art. 2 dell’accordo nazionale per il fondo di sede ministeriale nella produttività collettiva ossia legata alla assiduità partecipativa);
- che il sistema delle relazioni sindacali deve ispirarsi, in applicazione dei principi generali dell’Ordinamento civile, ai principi di correttezza e buona fede tra le parti, anche nelle fasi precontrattuali;
- che quanto sopra evidenziato costituisce comportamento antisindacale, avendo l’Amministrazione assunto un comportamento di ingiustificata inerzia che ha oggettivamente ostacolato e leso gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è portatrice, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla medesima e la regolare instaurazione delle trattative sulle stesse, così incidendo sull’esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo alla scrivente di svolgere il suo ruolo istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni (cfr. Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726; Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295);
- che, alla luce delle suesposte circostanze, è evidente che la condotta antisindacale dell’Amministrazione sia perseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 L. 300/1970
Tutto quanto sopra premesso
DIFFIDA
- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, via Arenula, n.70, e per quanto di competenza
- il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia Dott.ssa Maria Casola
- il Direttore Generale Personale Dott. Alessandro Leopizzi,
entrambi ivi domiciliati per la carica, a interrompere la condotta antisindacale posta in essere nei confronti della scrivente Organizzazione Sindacale e degli interessi collettivi di cui è portatrice e, per l’effetto, convocare la scrivente O.S., nonché tutte le altre OO. SS., entro e non oltre il termine di 3 giorni dalla ricezione della presente diffida, per avviare, anche con modalità telematiche, le trattative e la necessaria contrattazione decentrata ai fini della attribuzione del salario accessorio 2018, con avviso che in caso di mancata convocazione nei termini di cui sopra, perdurando nella condotta antisindacale sopra denunciata, provvederà a tutelare le ragioni dei propri associati nelle opportune sedi giudiziarie, proponendo, se del caso, apposito ricorso ex art. 28 L. 300/1970.
Con salvezza di ulteriore azione
Roma, 31 marzo 2021
Segretario UILPA Roma e Lazio
Delegato Giustizia F.to digitalmente
Nicola Privitera Avv. Daniela Becchini