207 29.03.2021 Misure di contenimento della pandemia da COVID-19 Sospensione termini procedimenti civili e penali.

 

Roma, 29.03.2021

               

Alla Ministra della Giustizia

Prof.ssa M. Cartabia

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e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

del Ministro della Giustizia

Dott. R. Piccirillo

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Al Capo DOG

Dott.ssa B. Fabbrini

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Al Capo DAG

Dott.ssa M. Casola

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Al Direttore Generale Personale DOG

Dott. A. Leopizzi

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ROMA

 

 

OGGETTO: Misure di contenimento della pandemia d COVID-19

                       Sospensione termini procedimenti civili e penali.

                                                                                                       

On.le Ministra

In considerazione dell’attuale situazione pandemica generata dal Coronavirus e della continuazione dello stato di emergenza nazionale prorogato fino al 30/04/2021, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che si sia estremamente necessaria prevedere la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti relativi a procedimenti civili e penali.

Non si comprende, infatti, il motivo per il quale suddetta misura adottata lo scorso anno, nonostante la continuità della situazione emergenziale non sia stata, invece, prevista quest’anno quale misura di ulteriore e necessario contenimento del contagio in considerazione dell’innalzamento della curva epidemiologica in tutto il Territorio nazionale.

 In quel frangente, infatti, il Decreto Legge n.18/20, convertito in Legge 24 aprile, n. 27 all’ art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) prevedeva: il rinvio di ufficio a data successiva al 15.4.2020 dei procedimenti civili e penali pendenti dal 9.4. al 15.4.2020 e la sospensione dei termini di compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali nonché dei termini di fase e di adozione e deposito provvedimenti giudiziari. I Capi degli Uffici avevano facoltà di emanare linee guida per la disciplina delle udienze al fine di evitare concentrazione di parti processuali e di procedimenti. (« 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.   2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. ((Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale))») Il comma 7 stabiliva, inoltre, che al fine di evitare   assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, « i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del   pubblico   agli   uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attivita' urgenti; b) la limitazione,   sentito   il   dirigente   amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la   regolamentazione   dell'accesso   ai   servizi,   previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni   misura   ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni   presso   la   pubblica   amministrazione,   mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti   ;   il   luogo   posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.» Attualmente la normativa di riferimento è l’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021 che si limita a stabilire che: « I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono   necessariamente   tale presenza, anche in ragione della gestione   dell'emergenza.   Il personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in modalita' agile. »

Risulta evidente una notevole discrasia tra le due fasi di emergenza epidemiologica nella disciplina delle misure da adottare al fine di contenere il grave aumento di contagi.

Attualmente, infatti, sul Territorio Nazionale, connotato quasi interamente da classificazione di Zona Rossa, non è prevista alcuna forma di tutela per la salute dei lavoratori degli uffici giudiziari, nonostante siano uffici che comportino un considerevole flusso di persone. Basti pensare che in una provincia mediamente popolata (tra i trecento ed i cinquecentomila abitanti) i suddetti uffici, sono frequentati da circa mille persone al giorno tra giudici, personale amministrativo, avvocati e utenza eterogenea.

Troppe volte in questo anno terribile, abbiamo visto sorgere continui cluster d’infezione proprio negli uffici giudiziari e troppo alto è stato sinora il costo in termini di vite umane tra gli addetti, le forze dell’ordine ed i cittadini venuti a contatto!

È pertanto assolutamente indispensabile da parte dell’attuale Governo predisporre misure a salvaguardia della salute di tutti gli stakeholders del mondo Giustizia, tra cui in primis la previsione normativa della sospensione automatica del decorso dei termini dei procedimenti civili e penali allorquando in un determinato territorio - o in tutto il Paese - si determinino le condizioni per l’applicazione della “zona rossa”, riprendendo le misure normative già contenute nel citato DL 18/2020, al fine di consentire agli uffici giudiziari che operano in quei contesti ad elevatissimo rischio di contagio di poter organizzare il lavoro in modo tale da limitare la soglia di presenza, evitare il più possibile assembramenti ed impedire che il movimento quotidiano di tante persone vanifichi gli sforzi contenitivi della zona rossa.

Difatti, in questo momento di particolare, dura recrudescenza della pandemia, oltre a prevedersi uno strumento automatico come sopra delineato – che può permanere nell’ordinamento come strumento rapido d’intervento anche per altre tipologie di emergenza dell’intero Paese o di alcuni territori - collegato all’insorgenza delle zone rosse, appare necessario una sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti civili e penali sull’intero territorio nazionale.

On.le Ministra,

si auspica, dunque, un Vostro celere intervento affinché si provveda a colmare questa inspiegabile lacuna che contraddice la ratio stessa della previsione delle zone rosse, le quali dovrebbero essere contraddistinte da un grado maggiore di tutela dei dipendenti e dei cittadini, non sussistente finora per gli uffici e le strutture della Giustizia.

           Il Segretario Nazionale                                        Il Coordinatore Generale            

                 Andrea Bordini                                                  Domenico Amoroso

 

 

La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 2