Dott. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto
e per conoscenza
Dott.ssa Barbara Fabbrini
Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria
Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale del personale e della formazione
Dott. Bernardo Petralia
Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del personale e delle risorse
Dott.ssa Gemma Tuccillo
Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Dott. Vincenzo Starita
Direttore Generale del personale, delle risorse
e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
Dott. Renato Romano
Direttore Generale degli Archivi Notarili
Il 30 luglio scorso, con Direttiva interdipartimentale a firma dei quattro direttori generali del personale, codesta Amministrazione ha tempestivamente impartito istruzioni alle strutture centrali e periferiche del Ministero in materia di lavoro agile alla luce delle modifiche normative intervenute soprattutto a seguito della conversione con legge 77/2020 del DL 34/2020. In particolare con tale documento, al fine di adattare l’intera “operatività” di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese conseguenti alla ripartenza attraverso “in primo luogo, la flessibilità dell’orario di lavoro, con necessità di rivederne l’articolazione giornaliera e settimanale, pianificando l’accesso dell’utenza esterna agli Uffici, anche attraverso l’introduzione di agende digitali e di interlocuzione diretta telefonica/telematica (secondo le buone prassi avviate da tempo in tal senso in molte realtà locali”, ribadiva “la possibilità di applicare il lavoro agile nella sua versione ‘semplificata’, ma nella più limitata quota della metà del solo personale impiegato in quelle attività concretamente suscettibili di essere svolte al di fuori della sede di lavoro” individuando la platea dei potenziali beneficiari non nella metà della forza-lavoro disponibile ma nella metà dei dipendenti impiegati nelle attività delocalizzabili (cd “smartizzabili”), rimodulando il bilanciamento tra giorni di lavoro nella sede e giorni di lavoro da remoto anche secondo la prassi sperimentata sul territorio che ha visto il dipendente presente in ufficio per quattro giorni e operativo da remoto per un giorno, privilegiando i lavoratori cd fragili ossia che si trovano in condizioni svantaggiate siccome specificate dalla legge. La stessa direttiva disponeva la proroga di tutti gli Accordi/Progetti di lavoro agile in atto fino al 15 settembre 2020, senza immediata necessità di apportarvi ulteriori modifiche; la definizione, anche in applicazione delle indicazioni del Ministero per la Pubblica Amministrazione, dei criteri di selezione delle competenze professionali per le quali può ragionevolmente ipotizzarsi un proficuo espletamento in modalità di lavoro agile e quelle indissolubilmente legate alla fisica presenza del lavoratore, procedendo poi alla mappatura di tutti i processi di lavoro; l’applicazione nella Giustizia dell’art. 14 L.124/2015, come novellato dal DL 34/2020, il quale prevede, tra l’altro, la predisposizione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, del POLA (Piano organizzativo del lavoro agile), quale sezione del Piano Triennale della Performance, il quale, in particolare, individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene. orbene, salvo poche eccezioni (vedi ad esempio gli archivi notarili), la direttiva è stata completamente ignorata, senza che l’amministrazione centrale muovesse un dito, in quanto gli uffici si sono comportati come se la crisi pandemica fosse terminata e come se la normativa, di legge e di regolamento, sulla materia non esistesse. gli stessi infatti hanno provveduto sic et simpliciter a revocare lo smart working obbligando tutti i lavoratori alla prestazione lavorativa on site. A nulla rileva la circostanza che nell’organizzazione giudiziaria sia aperta, da poco, il tavolo negoziale sulla disciplina dello Smart Working. Ed invero gli uffici giudiziari ed i lavoratori che negli stessi operano attendono risposte immediate attuative della disciplina emergenziale e della ratio della medesima che è la protezione dal contagio.
Il successivo 4 agosto è stato recepito nella Giustizia il “Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19” sottoscritto dalle confederazioni e dalle federazioni di categoria CGIL CISL e UIL con il Ministro della Funzione Pubblica il 24 luglio 2020. La valenza della predetta ricezione sarebbe stata notevole. Infatti la stessa non solo avrebbe consentito alla Giustizia di uniformarsi a tutte le altre pubbliche amministrazioni che sin dall’aprile scorso hanno fatto proprie le determinazioni assunte dal Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in materia di misure di protezione dal contagio da Covid-19 (a partire dalla sottoscrizione del protocollo su tale materia avvenuta il 3 aprile 2020) ma avrebbe reso operative in tale importante settore della PA le pregnanti clausole contenute nell’atto negoziale in tema di protezione dal rischio di contagio ed in tema di relazioni sindacali. Purtroppo ciò non avvenuto perché il protocollo è rimasto nei cassetti del Ministero non essendo stato diramato agli uffici centrali e periferici per la sua applicazione.
Il 3 agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 che, oltre a disporre la proroga dello stato di emergenza alla data del 15 ottobre 2020, tra l’altro ha previsto: il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-Co V-2, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente (art. 90, comma I secondo periodo, del DL 34/2020); il diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti disabili in condizione di gravità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39 comma I DL 18/2020). orbene non risultano ancora emanate disposizioni regolamentari di attuazione della summenzionata normativa da parte delle amministrazioni della giustizia e, se sono state emanate, in ogni non sono state comunicate alle organizzazioni sindacali.
Nel contesto dell’immobilismo delle amministrazioni della Giustizia, sopra descritto, si colloca il recente intervento del presidente delle Camere Penali il quale, nel lamentare il fatto che, mentre si discute “della ripresa di ogni possibile attività - scuola, discoteche, trasporti pubblici, alberghi, ristoranti…”, non si parla della ripresa dell’attività giudiziaria, denuncia il silenzio del Ministro della Giustizia che lascerebbe la gestione di tale ripresa “all’arbitrio dei singoli uffici giudiziari, e soprattutto alle determinazioni dei sindacati del pubblico impiego”. L’affermazione del presidente delle Camere Penali è davvero singolare. Ed invero in uno Stato di diritto la funzionalità dell’amministrazione giudiziaria, che è una pubblica amministrazione al pari delle altre, non è rimessa alle pur legittime istanze corporative di questa o quella categoria professionale siccome tutelate dalle rispettive rappresentanze associative (organismi dell’avvocatura, associazioni della magistratura, sindacati dei lavoratori ecc.) ma dalle leggi approvate dal Parlamento. Proprio per questo motivo il sindacato, ed in particolare quello confederale che è di gran lunga il sindacato più rappresentativo dei lavoratori pubblici, anche della Giustizia, non decide (né ambisce a farlo) quando e come riprenderanno le attività processuali ma chiede soltanto che negli uffici giudiziari, al pari di quanto avviene negli altri uffici pubblici, si applichino le disposizioni normative che il Parlamento ha approvato per la difesa dal contagio dei cittadini tutti, compresi quelli che operano nella Giustizia: avvocati, magistrati, lavoratori delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, testimoni, consulenti, forze dell’ordine, tecnici, imputati ecc.
Tanto premesso, considerata la criticità della situazione, peggiorata dall’inerzia delle amministrazioni della giustizia, del tutto ingiustificata in particolare nella organizzazione giudiziaria ove, per la natura delle attività svolte (quelle processuali), fortissima è l’attenzione dell’opinione pubblica e la pressione degli organismi rappresentativi professionali (vedi Camere Penali) e maggiore è il rischio di contagio perché gli uffici sono presi d’assalto dall’utenza, CGIL CISL e UIL chiedono che a cura del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del Dipartimento dell’amministrazioni penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità nonché della Direzione Generale degli Archivi Notarili siano impartite formali ed univoche disposizioni in tema di Smart Working affinchè lo stesso sia effettivamente applicato in tutte le strutture centrali e periferiche delle amministrazioni della giustizia in coerenza con i principi dettati dalla normativa vigente e fino alla scadenza prevista dalla medesima. CGIL CISL e UIL chiedono inoltre che senza indugio sia inviato a tutti gli uffici il protocollo recepito il 4 agosto scorso corredato dall’invito rivolto alla dirigenza ad aprire da subito il confronto con le organizzazioni sindacali per l’applicazione delle clausole nello stesso contenute. CGIL CISL e UIL chiedono infine che presso il Gabinetto del Ministro sia attivato un osservatorio interdipartimentale sulla corretta applicazione della normativa emergenziale nel Ministero della Giustizia al fine di evitare il perpetrarsi di abusi e negligenze da parte della dirigenza degli uffici, anche centrali, forieri di danni per la salute dei lavoratori tutti e dell’utenza nonché lesivi della immagine della Giustizia.
CGIL CISL e UIL si riservano l’adozione di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro.
Distinti saluti
Roma, 4 settembre 2020
FP CGIL CISL FP UIL PA
Meloni/Prestini Marra Amoroso
La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 24