Dott. Mauro Vitiello

Capo di Gabinetto Reggente

Dott.ssa Barbara Fabbrini

Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria

Dott. Alessandro Leopizzi

Direttore Generale del personale e della formazione

           

Risulta alle scriventi organizzazioni sindacali che in varie regioni del Paese gli Ordini degli Avvocati stiano facendo pressioni sui capi degli uffici al fine di conseguire una ripresa delle attività processuali contrassegnata dall’abbandono completo del lavoro agile e quindi dal rientro on site di tutto il personale degli uffici giudiziari.

Premesso che compete agli ordini degli avvocati e più in generale all’utenza rivendicare servizi efficienti e non particolari modalità organizzative degli uffici e/o di erogazione della prestazione lavorativa, giova ricordare che è tuttora vigente, e lo sarà fino al 31 luglio, la norma dell’art. 87 del DL 18/2020, convertito dalla legge 27/2020. Tale norma stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici giudiziari. Tale assunto impone di limitare la presenza del personale negli uffici alle sole attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza fisica in ufficio, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dalla legge (artt. 18-23 L. 81/2017). L’applicazione del citato art. 87 va certamente coniugata con la previsione dell’art. 83 del medesimo provvedimento normativo il quale ha previsto la ripresa delle udienze civili e penali a partire dal 12 maggio scorso nonché con la previsione dell’art. 263 del DL Rilancio (DL 34/2020) il quale consente di ampliare il novero dei servizi indifferibili adeguandolo alle esigenze della progressiva riapertura degli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

Le norme sopra citate, lungi dal prevedere un indiscriminato ampliamento del lavoro in presenza, come inopinatamente richiesto dagli avvocati, impongo ai capi degli uffici ed ai dirigenti di porre in essere, di concerto con le organizzazioni sindacali, uno sforzo organizzativo ulteriore al fine di garantire che il rientro alla normalità sia progressivo e sicuro ossia avvenga senza esporre a rischio di contagio i lavoratori, l’utenza (avvocati compresi) e più in generale la cittadinanza. Non è pletorico affermare che proprio nei momenti difficili il metodo del confronto risulta la strada migliore per operare una sintesi degli interessi in gioco. Ed è proprio per tale motivo che il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, siglato il 3 aprile 2020 con il Ministro della Funzione Pubblica, pone al centro della disciplina della fase emergenziale nelle pubbliche amministrazioni il confronto con le parti sociali; solo attraverso il metodo dialogico si può assicurare l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria.

Tanto premesso, CGIL CISL e UIL chiedono il deciso intervento di codesta Centrale Amministrazione affinchè la dirigenza degli uffici, resa edotta sulle proprie responsabilità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nella riorganizzazione dei servizi imposta dalla ripresa delle udienze applichi la normativa emergenziale vigente, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali, le RSU ed i RLS, evitando ingiustificati cedimenti rispetto ad indebite pressioni provenienti dall’esterno.

Con riserva di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 28 maggio 2020

 

FP CGIL                                                                CISL FP                                                                    UIL PA

Russo                                                                     Marra                                                                      Amoroso

 

 

La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 24

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