Oggetto: emergenza COVID 19 – misure di contenimento del contagio – individuazione dei servizi essenziali e costituzione dei presidi.

Pervengono dal territorio nazionale numerose segnalazioni circa la difforme interpretazione dei vari uffici per l’individuazione dei servizi essenziali, in tal senso si registrano inaccettabili estensioni unilateralmente decise dall’Amministrazione.

E’ opportuno ricordare che, nell’ambito del riferimento normativo rappresentato dalla legge 12 giugno 1990 n.146, ci si deve ricondurre a quanto previsto nell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero stipulato presso l’ARAN in data 8 marzo 2005.

Al riguardo, si riporta l’estratto di quanto previsto per l’Amministrazione della giustizia :

….

  1. b) attività giudiziaria:

- Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero Economia e finanze: limitatamente all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili;

  1. c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali:

- Ministero della giustizia: Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti;

La dicitura “limitatamente” costituisce evidentemente il perimetro entro cui muoversi, ogni interpretazione estensiva, inaudita altera parte, costituisce una violazione palese. La cosa assume una dimensione tanto più grave se si considera che i servizi essenziali individuati in caso di sciopero sono indirizzati a fornire prestazioni indispensabili in presenza di una agitazione sindacale, diversamente, nel caso specifico si trova di fronte a esigenze primarie di tutela della salute pubblica e dei lavoratori che dovrebbero, al più condurre ad una restrizione dei servizi indicati.

Particolare attenzione meritano i CISIA dell’intero territorio nazionale presso i quali, a quanto risulta, sono stati predisposti presidi che, allo stato, sono assolutamente ingiustificati e in violazione delle disposizioni in tema di emergenza sanitaria.

E’ evidente che la gestione dei servizi informatici (sale server) può e deve essere realizzata esclusivamente con il telelavoro. In campo informatico sarebbe paradossale il contrario, per cui i presidi non possono essere giustificati con la continuità dei servizi. Eventuali emergenze che, a seguito di disservizi particolari, dovessero richiedere la presenza in sede possono essere efficacemente affrontate con interventi on site immediati da parte dei lavoratori normalmente operanti in smart working.

In questo quadro, imporre la permanenza in ufficio per una necessità meramente ipotetica, con una percentuale di incidenza molto bassa e comunque efficacemente surrogabile con l’istituto della reperibilità, costituisce una violazione palese della sostanza e dello spirito delle norme emanate.

Si rileva, inoltre, che le dotazioni di personale tra i vari CISIA sono differenti, purtroppo quelli con minor organico sfortunatamente coincidono con le regioni più colpite dall’emergenza sanitaria. Il personale di tali uffici, pertanto, già ordinariamente gravato in misura maggiore, è paradossalmente costretto ad effettuare più turni, maggiori spostamenti con maggiore esposizione al rischio di contagio.

Tutto ciò premesso, considerati i vari provvedimenti emanati dalla presidenza del consiglio e dalle regioni, la scrivente organizzazione chiede che i presidi siano istituiti per i soli servizi essenziali individuati nell’accordo sopra citato e che i lavoratori dei CISIA vengano autorizzati, nel più breve tempo possibile, ad effettuare la propria prestazione lavorativa in telelavoro con la previsione di interventi in sede nei casi che lo richiedano.

Con riserva di assumere iniziative ulteriori e più incisive.

 

Roma, 24 marzo 2020

 

Il Segretario Nazionale UIL PA                                           Il Coordinatore Generale UILPA Giustizia

         Andrea BORDINI                                                                    Domenico AMOROSO

 

 

La presente e-mail è stata trasmessa ai sensi del Codice penale art. 616 ed ai sensi del Dlgs 196/2003 artt. 7, 9 e 24

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